
La lavoratrice o il lavoratore con disabilità grave hanno diritto a permessi orari e giornalieri scorporati dal computo delle ferie
La legge n. 53/2000 ha introdotto la possibilità di usufruire di un congedo di due anni, continuativo o frazionato, per “gravi motivi familiari” (decessi, malattie gravi di familiari). Il congedo garantisce al dipendente la conservazione del posto di lavoro ma non dà diritto alla retribuzione e non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali.
L’articolo 42, comma 5 del D.lgs. 151/2001 ha previsto la possibilità di usufruire di un congedo retribuito di due anni per assistere familiari con disabilità in situazione di gravità, secondo un preciso ordine di priorità, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi:
• coniuge o parte dell’unione civile convivente;
• padre o madre, anche adottivi o affidatari;
• figlio convivente;
• fratello o sorella convivente;
• parente o affine entro il terzo grado convivente;
• figlio non ancora convivente (che instauri la convivenza entro l’inizio del periodo di congedo richiesto).