Malattia

Nel caso in cui dalla patologia oncologica discenda il riconoscimento dello status di disabilità grave, la legge riconosce diverse agevolazioni, sia nel caso in cui sia il lavoratore stesso a trovarsi in tale condizione, sia laddove il lavoratore debba assistere un familiare con disabilità grave (articolo 33 della legge 104/1992).

La lavoratrice o il lavoratore con disabilità grave hanno diritto a:
Le lavoratrici e i lavoratori assenti dal lavoro per malattia oncologica hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il periodo cosiddetto di comporto, garantito dalla legge e disciplinato nel dettaglio dalla contrattazione collettiva.

In alcuni casi, in particolare nel lavoro pubblico, i giorni di assenza per sottoporsi alle cure possono essere esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia.

In caso di patologie che richiedano terapie salvavita (tra cui le cure chemioterapiche) è prevista anche l’esclusione dall’obbligo del rispetto delle fasce orarie di reperibilità per la possibile visita fiscale che potrà essere eseguita solo previo accordo con il lavoratore.

Le lavoratrici e i lavoratori invalidi civili ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 51% possono fruire, nel corso di ogni anno, dietro presentazione di idonea documentazione, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni. (art. 7 del D.lgs. 18 luglio 2011, n. 119), a totale carico del datore di lavoro.

– 3 giorni di permesso mensile, frazionabili in ore;
– 2 ore al giorno (1, se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore).

La lavoratrice o il lavoratore che presta assistenza hanno diritto a:
– 3 giorni di permesso mensile, frazionabili in ore.

In caso di riconoscimento dell’invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% è possibile beneficiare, anche in maniera non continuativa, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno.


In caso di riconoscimento dell’invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% è possibile beneficiare, anche in maniera non continuativa, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno.

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