
1. Assegno mensile:
L’assegno mensile è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali è stata riconosciuta una ridu-zione parziale della capacità lavorativa (dal 74% al 99%) e con un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge.
L’assegno mensile è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità, erogata a qualsiasi titolo dall’Assicurazione Generale Obbligatoria e da altri Enti ai lavoratori dipendenti e autonomi, e con le pensioni dirette di invalidità per causa di guerra, di lavoro (INAIL) o di servizio (quindi anche con le rendite INAIL). L’interessato può optare per il trattamento economico più favorevole.
2. Pensione di inabilità per invalidi civili:
La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a do-manda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), e che si trovano in stato di bisogno economico.
La pensione di inabilità è compatibile con l’attività lavorativa e con le prestazioni erogate a titolo di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio.
3. Indennità di accompagnamento
L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore degli invalidi civili totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Spetta ai cittadini per i quali è stata accertata la totale inabilità (100%) residenti in forma stabile in Italia, indipendentemente dal reddito personale annuo e dall’età.
Una volta accertato il possesso dei requisiti sanitari e amministrativi previsti, la prestazione economica viene corrisposta per 12 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il pagamento dell’indennità viene sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni consecutivi. L’indennità di accompagnamento è incompatibile con le prestazioni simili erogate per cause di servizio, lavoro o guerra, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
L’indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma, e con la titolarità di una patente speciale.
L’indennità di accompagnamento è inoltre compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità, con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).