Le prestazioni pensionistiche previdenziali

1. Assegno ordinario di invalidità:

L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di chi ha una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale. Hanno diritto all’assegno le lavoratrici e i lavoratori:

a. dipendenti;
b. autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
c. iscritti alla gestione separata.

L’assegno è compatibile con l’attività lavorativa, ma in questo caso l’importo viene ridotto. Al compimento dell’età pensionabile, in presenza di tutti i requisiti, l’assegno viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.

2. Pensione di inabilità per i dipendenti pubblici (legge 335/1995):

La pensione di inabilità viene riconosciuta ai dipendenti pubblici che, in seguito alla visita da parte della competente commissione medico (ASL, CMV, CMO), siano stati riconosciuti «nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa».


La pensione di inabilità viene riconosciuta ai dipendenti pubblici che, in seguito alla visita da parte della competente commissione medico (ASL, CMV, CMO), siano stati riconosciuti «nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa».


Questo tipo di pensione è incompatibile con lo svolgimento di un lavoro dipendente o autonomo, in Italia o all’estero, ed è revocata nel caso venissero meno le condizioni per la sua concessione. Il diritto alla pensione di inabilità spetta alle seguenti condizioni (articolo 2, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335):

• anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico;
• risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;
• riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente a infermità non dipendente da causa di servizio.

3. Pensione di inabilità per i dipendenti privati e per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS:

La pensione di inabilità spetta, a domanda, all’assicurato o al titolare di assegno di invalidità che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il riconoscimento della pensione di inabilità comporta l’attribuzione di un’anzianità convenzionale come se l’iscritto avesse lavorato fino al compimento del 60° anno di età oppure fino al 40° anno di servizio. Questo tipo di pensione è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma, in Italia o all’estero, ed è revocata nel caso venissero meno le condizioni per la sua concessione. requisiti di assicurazione e di contribuzione sono quelli indicati per l’assegno di invalidità.

4. Pensione di inabilità ordinaria per i dipendenti pubblici (art. 42 del DPR n. 1092/1973 e art. 7 legge n. 379/1955):


Sono destinatari della pensione d’inabilità “ordinaria” tutti i dipendenti pubblici


La pensione di inabilità è riconosciuta ai dipendenti pubblici che, in seguito alla visita da parte della Commissione Medica competente (ASL, CMV, CMO) siano stati riconosciuti “inabili assoluti e permanenti a qualsiasi proficuo lavoro ovvero alle mansioni svolte”. Sono destinatari di queste tipologie di pensione d’inabilità cd. “ordinarie” tutti i dipendenti pubblici iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

Il diritto alla pensione di inabilità spetta alle seguenti condizioni:

a. riconoscimento dello stato di “assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro ovvero alle mansioni svolte”.
b. anzianità contributiva di almeno 19 anni, 11 mesi e 16 giorni se il giudizio del verbale di visita medica è limitato alle “mansioni svolte”;
c. anzianità contributiva di 14 anni, 11 mesi e 16 giorni nel caso in cui l’inabilità sia “assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro”.

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